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Atto Costitutivo dell’Associazione di Promozione Sociale "Romagna in Fiore".

Addì Ventotto del mese di Maggio dell'anno Duemilasette si sono riuniti i signori:

1. Bandini Federico, nato a Forlì (FC) il 02 dicembre 1977, (...);

2. Ricci Lucchi Francesco, nato a Forlì (FC) il 21 dicembre 1978, (...);

3. Moretti Luca, nato a Cesena (FC) il 29 ottobre 1977, (...);

4. Cecchini Francesca, nata a Cesena (FC) il 08 agosto 1979, (...);

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata “ROMAGNA IN FIORE” il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui serà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 27 Giugno 2007, i membri del comitato sono:

1. Bandini Federico

2. Ricci Lucchi Francesco

3. Moretti Luca

Presidente viene nominato il signor Bandini Federico.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Bandini Federico

2. Ricci Lucchi Francesco

3. Moretti Luca

4. Cecchini Francesca

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale "Romagna in Fiore".

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione culturale di Promozione Sociale denominata "Romagna in Fiore" é costituita con sede legale a Forli in via Campo di Marte n° 91.

Art. 2
Finalità

1. L'Associazione opera attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale, rivolte a favore degli associati e dei terzi.

2. L’obiettivo é quello di promuovere e diffondere l’aerosol art come forma artistica e culturale e come mezzo per valorizzare e riqualificare gli ambienti urbani, mediante:
- produzioni di dipinti, scenografie, installazioni, sculture, performance estemporanee;
- organizzazione e partecipazione ad eventi (conferenze, meeting, esposizioni, eventi culturali, fiere, ecc.) che abbraccino sia la cultura metropolitana che quella tradizionale romagnola;
- collaborazioni con le istituzioni, altre associazioni, privati ed enti di altra natura;
- attività didattiche e corsi di approfondimento teorico/pratici per scuole, altre associazioni, circoscrizioni, centri giovanili, centri culturali;
- pubblicazioni cartacee, video e multimediali inerenti, tra le quali il sito web associativo www.romagnainfiore.org pubblicato su internet in concomitanza alla costituzione della presente associazione. Tale sito è il principale canale di comunicazione verso tutti gli interlocutori dell’associazione. Ha inoltre la funzione di informare circa le attività svolte e quelle in programma ed è strumento di scambio di informazioni tra gli associati.

3. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

4. L’Associazione "Romagna in Fiore" si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
(Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali delle Associazioni di Promozione Sociale, le stesse possono, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle Associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati).

Art. 3
Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Possono essere membri dell’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 4
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta a mano, senza l’ausilio di mezzi tecnologici, da parte degli interessati.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 6 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
d) prolungata assenza dalle attività dell’Associazione.

7. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5
Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 6
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi spese previsti per gli associati.

Art. 7
Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per la deliberazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto, occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

5. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

6. All’Assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:
- eleggere le cariche associative;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- programmare le attività;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 8
Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico e il Consiglio direttivo provveda alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9
Presidente e Rappresentante legale

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 10
Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

Art. 11
Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Art. 12
Risorse economiche

1. Le Associazioni di Promozione Sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13
Bilancio

1. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto

Art. 14
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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